Art. 1.
(Registrazione dei veicoli).

      1. I procedimenti amministrativi di immatricolazione e di reimmatricolazione e di iscrizione e di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui agli articoli 93 e 94 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati nel procedimento di registrazione presso il pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).